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Dettagli procedura

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE “POST-INCIDENTE” E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTEVARCHI

Ente: Comune di Montevarchi
Oggetto: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE “POST-INCIDENTE” E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTEVARCHI
Tipo di fornitura:
  • Servizi
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 20.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 20.000,00 €
CIG: Z2C2386194
Stato: In svolgimento
Centro di costo: 3° Settore - Lavori Pubblici Ambiente
Data pubblicazione : 11 maggio 2018 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 28 maggio 2018 10:00:00
Data scadenza: 04 giugno 2018 10:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
Documentazione Offerta Economica:
  • DOCUMENTO VUOTO

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Con la presente La società xxxxxxxxxxx, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (xxxxxxxxxxxxxxx), intende segnalare che il requisito speciale richiesto nel Bando e Disciplinare di gara alla pag. 3 – punto 12.2.1b): “iscrizione, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9, “bonifica siti contaminati”, al fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro;”; è del tutto inconferente con il servizio da Voi richiesto. In particolare si ritiene che la categoria “9” ANGA sia, per ragioni di diritto e come più volte riportato dalla giurisprudenza illegittima, se richiesta per l’affidamento del servizio di ripristino post incidente e, di conseguenza, in aperta violazione dell’art. 83 comma 2 del Dlgs 50/2016. Come vi è senz’altro noto la giurisprudenza costante e consolidata ha statuito che il servizio di ripristino post incidente sia caratterizzato da prestazioni tipizzate. Sul punto è estremamente chiaro quanto statuito da ANAC nel parere precontenzioso n.128 del 06/06/2014, dove ha osservato che: “le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale avvengono per lo più mediante l’aspirazione e l’asportazione dei materiali liquidi e solidi dispersi dai veicoli coinvolti nell’incidente. I materiali presenti sulla sede stradale sono normalmente classificabili come rifiuti speciali pericolosi. Il trattamento di irrorazione e lavaggio determina una modifica alla composizione del rifiuto che in tal modo, ai sensi dell’art. 183, primo comma – lett. f), del d.lgs. n. 152 del 2006, diviene di proprietà dell’autore del trattamento: la norma, infatti, definisce “produttore di rifiuti” chiunque effettui operazioni di pretrattamento e miscelazione ovvero altre operazioni che modifichino la natura o la composizione del materiale. Su tale presupposto, risulterebbe sufficiente l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la sezione speciale “trasporto di rifiuti in conto proprio”, che ai sensi dell’art. 212, com. 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 ”. La ricostruzione operata da ANAC nella sua linearità è semplice: le operazioni di ripristino comportano la creazione di un nuovo rifiuto e quindi l’autore del trattamento è un produttore di rifiuti, che può legittimamente trasportarli in via ordinaria con la sola categoria “2bis” ANGA. La categoria “2bis” ANGA permette la raccolta senza limite di peso per i rifiuti prodotti dalle operazioni di ripristino, classificabili come non pericolosi, mentre per i pericolosi vi è il limite dei 30kg/giorno (per superare tale limite è necessaria la categoria “5” già da Voi prevista). Per quanto concerne l’Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria “9” "bonifica ambientale", ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente” tale requisito è inconferente con l’oggetto della presente procedura per i seguenti motivi: - La c.d. “Legge Seveso”, istitutiva delle previsioni per cui si richiede la “9” ANGA, poteva essere applicata esclusivamente agli interventi di bonifica avvenuti negli “stabilimenti”, così come indicato all’art. 2 della citata legge e non alle strade. L’art. 3 della legge 334/1999 definiva lo stabilimento: “tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse”. - All’art. 4, comma 1 la citata legge riportava tra le esclusioni applicative tutte le tipologie di trasporto di sostanze pericolose, anche su strada. - Si noti che le medesime disposizioni sono state poi riproposte e mantenute anche nella norma che ha sostituito la L 334/1999, così come previsto agli artt. 2 e 3 del D.lgs. 26 giugno 2015, n. 105. - La legge Seveso e le sue modificazioni e trasposizioni nel D.Lgs. 105/2015, quindi, hanno come fondamento normativo quello di non poter essere applicati agli interventi di bonifica stradale per espresso divieto normativo. In ogni caso si ricorda che ANAC, nel parere precontenzioso n.128 del 06/06/2014 già citato sulla categoria “9” ANGA, ha osservato che: “Va ricordato che, con specifico riguardo all’appalto di pulizia delle strade a seguito di incidenti, la giurisprudenza ha censurato l’irragionevolezza della lex specialis di gara che richieda l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di bonifica ambientale dei siti inquinati, sul rilievo che la bonifica (consistente, ai sensi dell’art. 240 del D.lgs. n. 152 del 2006, nell’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio) esula dalla competenza dell’ente proprietario della strada ed incombe, di regola, sul soggetto che ha causato l’inquinamento; viceversa, per l’esecuzione degli ordinari interventi di pulizia delle strade e ripristino della viabilità, non sarebbero necessari così stringenti requisiti di qualificazione tecnica, tali da equiparare impropriamente il servizio di pulizia e ripristino alla bonifica di un sito inquinato (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 4 febbraio 2011 n. 227; CGA Sicilia, sez. giurisdiz., 15 dicembre 2011 n. 998).” ANAC si limita ad applicare il Dlgs 152/2006 che all’art. 240 indica la “bonifica” come una operazione che verte in via esclusiva in capo al soggetto che ha causato l’inquinamento. Peraltro il successivo art. 242 comma 1 del Dlgs 152/2006 prevede che: “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.”. Per espressa disposizione legislativa all’Ente proprietario e/o gestore del tratto stradale dove è avvenuto l’incidente è fatto divieto attivarsi di sua per rimediare al danno ambientale. Quindi l’intervento di bonifica può essere disposto unicamente dal soggetto danneggiante. Sarà lui che dovrà incaricare/accettare l’operato effettuato dal soccorritore e non il Comune di Montevarchi (AR). A questo si aggiunga il parere n.42 del 21/03/2012 reso dalla medesima Autorità, dove in una gara avente un capitolato che prevedeva richieste affini al Vostro Avviso, preso atto dell’orientamento giurisprudenziale appena citato, ha analizzato nel concreto le prestazioni richieste dalla stazione appaltante e ha statuito che: “Così delimitata, l’attività del concessionario non può essere assimilata alla bonifica ambientale dei siti inquinati, ai sensi degli artt. 239-ss. del D.Lgs. n. 152 del 2006, la quale comporta l’esecuzione di interventi tecnicamente più complessi e finanziariamente più onerosi. Pertanto, avuto riguardo allo specifico contenuto del capitolato d’appalto, devono giudicarsi irragionevoli e sproporzionate le clausole dell’avviso di gara che prevedono, tra i requisiti soggettivi di ammissione, l’iscrizione camerale per l’attività di bonifica ambientale dei siti inquinati e l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella corrispondente categoria 9”. ANAC stessa ricorda che la bonifica ambientale per la quale è necessaria la categoria “9” ANGA richiede interventi tecnicamente complessi e finanziariamente impegnativi (si consideri, in via esemplificativa, ai carotaggi dei terreni, le analisi, le attività di bonifica del sottosuolo e delle falde ecc...). Attività, tutta, che non può verificarsi nel caso di uno sversamento di materiale inquinante sulla sede stradale che, come è noto, ha un grado di permeabilità molto basso. Inoltre se fosse necessaria la categoria “9” ANGA per ogni intervento di potenziale bonifica, non avrebbe ragione di esistere la categoria “5” ANGA che già permette l’intervento e il trasporto sui rifiuti pericolosi (e quindi potenzialmente molto inquinanti). *** In ragione di quanto esposto si ritiene che il requisito da Voi richiesto violi apertamente l’art. 83, comma 2 del Dlgs 50/2016 che statuisce: “I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti”, nonchè nella citata giurisprudenza. Inoltre viola apertamente i principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza previsti dall’art. 30, comma 1 del Dlgs 50/2016. 

Risposta:

In relazione ai requisiti di idoneità professionale previsti dal bando di gara e nello specifico con riferimento al requisito di Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 9 bonifica ambientale, atteso:

- che secondo conforme giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2006 n. 7448: ld., sez. V, 2 febbraio 2010 n. 426), é possibile integrare in Senso più restrittivo i requisiti soggettivi di capacita tecnica ed economica previsti dalla normativa interna o comunitaria, per specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto;

- che il Capitolato all’art. 2 descrizione del servizio, non si limita alla attività ordinaria di reintegro delle matrici ambientali. compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, ma ricomprende anche il recupero materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale e l'attività di bonifica dei siti inquinati oggetto di intervento;

- che tale attività risulta del tutto coerente con le operazioni di messa in sicurezza richieste al concessionario in caso di dispersione di sostanze inquinanti pericolose sul sedime stradale, cosi come espresso nella sentenza del TAR Puglia, Bari, n. 1126 del 22 settembre 2016 e ulteriori pronunce TAR Campania n. 153/2011 e n. 03976/2011;

- che secondo parere ANAC n. 82 del 23 aprile 2014 il requisito in parola deve intendersi posto a garanzia della competenza e perizia nell'attività del sito;

Per quanto sopra, questa stazione appaltante ritiene che lo stesso sia perfettamente legittimo e rispondente ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, rispetto alla natura delle prestazioni effettivamente rimesse all’appaltatore, secondo la disciplina contrattuale prevista nella lex specialis e con riguardo all'oggetto dell'appalto e alle sue specifiche peculiarità.